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Selvaggina: solo 6 specie possono essere servite i...

Selvaggina: solo 6 specie possono essere servite in un Ristorante.

Per selvaggina s’intendono tutti gli animali da piuma selvatici (uccelli), quindi sono esclusi i volatili da cortile come polli, tacchini, oche, anatre, piccioni, pavoni, struzzi ed emu.

Quando si parla invece di cacciagione ci si riferisce agli animali da pelo selvatici come lepre, coniglio selvatico, cervo, camoscio, capriolo, daino, muflone o cinghiale.

Secondo la Legge sulla Caccia n.157 dell’11 Febbraio 1992, delle 450 specie di uccelli selvatici presenti in Italia sono 36 quelle ammesse alla caccia ma solamente 6 possono essere commercializzate al pubblico tramite un esercizio commerciale (negozi di alimentari, ristoranti…).

Cornelis Mahu, Still Life with Game Birds
In foto: Cornelis Mahu, “Still Life with Game Birds“, 1642, Olio su tela, 55 x 77 cm, Stati Uniti, Birmingham Museum of Art.

Nello specifico le uniche 6 specie che per legge vi possono servire in un ristorante sono:

  • Fagiano
  • Pernice rossa
  • Pernice di Sardegna
  • Germano reale
  • Starna
  • Colombaccio

 

Nel caso vi servissero selvaggina differente dalle sei specie elencate sappiate che il titolare è sanzionabile penalmente secondo l’Art.30 con l’arresto da 2 a 6 mesi o l’ammenda pecuniaria che va da 516 a 2.065 euro.

Oltre alla sanzione penale, secondo l’Art.32 c’è anche la chiusura dell’esercizio commerciale e la sospensione del ristoratore per 1 mese che può salire fino a 4 mesi in caso di recidiva.

Dura lex, sed lex.




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